Art. 3.
(Educazione e formazione alla cultura
cinematografica e audiovisiva).

      1. La Repubblica, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove l'introduzione, nei piani dell'offerta formativa della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dello studio dell'arte cinematografica e audiovisiva nei suoi aspetti estetici, sociologici ed economici, favorendo corsi di formazione per il personale docente ed incentivando stage scolastici per la realizzazione di cortometraggi.